L’articolo 12 della Legge n. 3/2018 modifica il Codice Penale, prevedendo un inasprimento delle sanzioni per chi svolge abusivamente anche la mediazione immobiliare. Lo scopo è quello di arginare l’abusivismo tra chi esercita la professione di agente immobiliare senza essere in possesso dell’abilitazione.
L’applicazione della nuova legge, pur occupandosi principalmente dell’esercizio abusivo delle professioni sanitarie, tocca da vicino anche gli operatori del real estate. Pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 31 gennaio scorso, rende più pesanti le sanzioni disciplinari per gli agenti immobiliari abusivi. La nuova versione del testo recita infatti che:
“Chiunque abusivamente esercita una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000“.
Un inasprimento che interviene soprattutto dal punto di vista economico. Il vecchio articolo 348 stabiliva difatti una multa che variava tra 103 e i 516 euro, mentre la pena della reclusione arrivava a un massimo di sei mesi. Ad oggi è prevista inoltre “la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato“.
Le sanzioni disciplinari per gli agenti immobiliari abusivi previste dalla nuova legge
Sempre la Legge 3/2018 riporta modifiche alla L. 39/1989, il cui art. 8 riguarda il regime sanzionatorio per chi svolge la professione di mediatore senza essere iscritto nel ruolo:
- Chiunque esercita l’attività di mediazione senza essere iscritto nel ruolo è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma compresa fra euro 7.500 e euro 15.000 ed è tenuto alla restituzione alle parti contraenti delle provvigioni percepite. Per l’accertamento dell’infrazione, per la contestazione della medesima e per la riscossione delle somme dovute si applicano le disposizioni di cui alla L. 689/1981.
- A coloro che siano già incorsi nella sanzione di cui al comma 1, anche se vi sia stato pagamento con effetto liberatorio, si applicano le pene previste dall’art. 348 del codice penale, nonché l’art. 2231 del codice civile.
- La condanna importa la pubblicazione della sentenza nelle forme di legge.
Come verificare l’iscrizione al REA di un agente immobiliare
Gli agenti immobiliari sono dei mediatori d’affari specializzati nell’attività di compravendita o locazione di immobili ed aziende. Per esercitare legittimamente, e quindi in modo non abusivo, questa attività è necessario essere iscritti nell’apposito registro tenuto presso le Camere di Commercio.
Per ottenere questa iscrizione occorre presentare una dichiarazione di inizio di attività e dimostrare il possesso di una serie di requisiti, personali e professionali. I soggetti che intendono iniziare questa professione dovranno dichiarare: il possesso di un titolo di studio e superamento dell’esame ai fini della successiva iscrizione nell’apposita sezione REA persone fisiche (art.2 L. n.39/1989, modificato dalla L. n.57/2001).
Per accertarsi che un soggetto sia effettivamente un agente immobiliare sarà quindi necessario accertare l’effettiva iscrizione in Camera di Commercio. Per approfondire le informazioni e conoscere tutti i dati relativi all’impresa, agente o agenzia immobiliare, sarà bene richiedere la visura camerale. Il documento fornisce, a titolo esemplificativo:
- la sede legale
- il codice Ateco
- la data di costituzione e di inizio attività
- il capitale sociale, nel caso di società di capitali
- i soci e le relative quote
- gli amministratori, le cariche e qualifiche
Come denunciare gli agenti immobiliari abusivi
Nel caso in cui l'utente voglia segnalare il comportamento scorretto di un mediatore o di una società che svolge l'attività di mediazione, lo stesso può presentare per posta o agli sportelli Multifunzionali un esposto al seguente indirizzo:
Ad esempio per Roma Camera di Commercio di Roma, Servizio Segreterie Commissioni- Agenti di Affari in Mediazione Viale dell'Oceano Indiano n. 17 - 00144 Roma
indicando sinteticamente i fatti inerenti la trattativa, i dati identificativi dei soggetti che hanno condotto la mediazione, nonché copia della documentazione utilizzata (a titolo esemplificativo: copia della proposta di acquisto/locazione, copia del conferimento dell'incarico di mediazione, copia di biglietti da visita, pubblicità su internet e/o quotidiani, etc...).