La provvigione deve essere corrisposta quando l’attività di mediazione eseguita dall’agente immobiliare raggiunge il proprio scopo. Ma attenzione; obiettivo del mediatore non è quello di vendere o far acquistare l’immobile, ma mettere in relazione le parti coinvolte e accompagnarle verso la conclusione dell’affare.
Per questo motivo la provvigione per la mediazione deve essere corrisposta non appena le parti sottoscrivono il contratto preliminare di vendita: non è necessario che la vendita dell’immobile venga effettivamente conclusa (con la stipula del contratto di compravendita).
Un’interpretazione confermata dalla Cassazione con la sentenza n°9676/2007 con la quale i giudici di Palazzo di Giustizia hanno ribadito che l’agenzia immobiliare matura il suo diritto alla provvigione una volta che le parti sottoscrivono il contratto preliminare, dal momento che questo è a tutti gli effetti un vincolo giuridico.
Sempre la Cassazione ha fatto chiarezza - con la sentenza 21095/2013 - su quando l’agenzia immobiliare non può pretendere il pagamento della percentuale pattuita.
Nel dettaglio, questa ha stabilito che non è previsto alcun compenso per l’agenzia che non adempie al suo compito principale, ossia quando non viene svolta un’attività di mediazione tra le parti.
Inoltre, una delle parti può rifiutarsi di pagare l’agente che non si è dimostrato imparziale, ad esempio non comunicando alcune informazioni dell’immobile così da facilitare la chiusura dell’affare. Ad esempio, non ha diritto alla provvigione il mediatore che non ha informato l’acquirente della mancanza del certificato di abitabilità per l’immobile.