09/06/2012
Luca Scuriatti
Proroga per i pagamenti di Unico
La proroga per i versamenti di Unico 2012 è ufficiale: è stato firmato il 6 giugno il decreto del presidente del Consiglio dei ministri
La proroga per i versamenti di Unico 2012 è ufficiale: è stato firmato il 6 giugno il decreto del presidente del Consiglio dei ministri (anticipato dal Sole 24 Ore il 19 maggio). Ventun giorni di tempo in più per i versamenti, senza maggiorazioni. Per tutte le persone fisiche e i contribuenti tenuti agli studi di settore – società di persone e di capitali comprese – il termine per il saldo delle imposte 2011 e per il primo acconto 2012, senza interessi, si "allunga" dal 18 giugno al 9 luglio 2012. Inoltre, i versamenti con lo 0,40% in più, che si dovevano fare dal 19 giugno al 18 luglio 2012, sono effettuabili dal 10 luglio al 20 agosto 2012.
Il Dpcm non menziona l'Imu. Quindi per ora la scadenza per la prima o unica rata 2012 , la nuova imposta municipale sugli immobili è per ora confermata al 18 giugno 2012. Ma ieri il sottosegretario all'Economia, Gianfranco Polillo, ha lasciato uno spiraglio: «C'è una discussione aperta, per il momento non abbiamo deciso nulla e non so se ci sarà. C'è qualche difficoltà per quanto riguarda l'accavallarsi del pagamento di più imposte. Però non c'è nessuna decisione. Ci stiamo riflettendo perchè le osservazioni fatte sono legittime».
Dato che il Dpcm ha cambiato le scadenze dei versamenti di Unico facendo riferimento ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e dell'Irap, slittano anche gli altri versamenti da effettuare entro il termine stabilito per il pagamento Irpef. Sono, ad esempio, quelli delle persone fisiche che:
hanno scelto il regime della cedolare secca e ne devono versare il saldo per il 2011 e la prima rata di acconto per il 2012;
Sono titolari della proprietà o di altro diritto reale su immobili situati all'estero e devono versare l'imposta sul valore degli immobili situati all'estero (Ivie), dovuta dalle persone fisiche residenti in Italia titolari della proprietà o di altro diritto reale su tali immobili; l'Ivie è dovuta dal 2011 ed è pari allo 0,76%, che scende allo 0,46% a chi lavora all'estero per lo Stato od organizzazioni internazionali; l'Ivie si applica sul costo d'acquisto, o, in mancanza, sul valore catastale determinato con le regole locali;
8nel 2011 hanno detenuto attività finanziarie all'estero e devono versare l'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero.
La proroga ha un effetto domino per chi paga a rate le somme di Unico. Va ricordato che sulle somme rateate, a partire dalla seconda rata, vanno pagati gli interessi che decorrono dal primo giorno successivo alla scadenza della prima rata. Le rate successive alla prima vanno pagate entro il 16 di ciascun mese di scadenza per i titolari di partita Iva ed entro la fine di ciascun mese per gli altri contribuenti. Gli interessi sono dovuti in misura forfetaria, a prescindere dal giorno di pagamento, e sono calcolati l'importo, l'interesse (4% annuo) e il numero di giorni che, calcolati secondo il metodo commerciale, intercorrono tra la scadenza della prima rata e quella della seconda rata; il risultato della moltiplicazione va infine diviso per 36.000.
Va anche ricordato che, applicando il metodo commerciale, si considera che un anno abbia 360 giorni, e, per coerenza, tutti i mesi ne abbiano 30. La misura degli interessi sulla rata successiva alla prima è stata determinata considerando che:
–tutti i mesi sono di 30 giorni;
–gli interessi sono dovuti dal giorno successivo alla scadenza della prima rata, fino al giorno di pagamento fissato per la seconda rata.
A partire dalla terza rata, gli interessi dovuti sono aumentati dello 0,33% mensile, a prescindere dalla data di pagamento della rata.
Nessuna proroga per i soggetti collettivi estranei agli studi di settore.
Sono invece confermate le scadenze per i versamenti dovuti dai soggetti collettivi estranei agli studi di settore, società di persone e società di capitali comprese. Per questi contribuenti, è perciò confermato il termine ordinario di versamento del 18 giugno 2012; chi esegue i pagamenti dal 19 giugno al 18 luglio 2012 dovrà aggiungere lo 0,40 per cento.
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