Procacciatore d'affari: diritto alla provvigione solo se iscritto all'albo   12/01/2018  

Procacciatore d'affari: diritto alla provvigione solo se iscritto all'albo

Le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione fanno chiarezza sul diritto alla provvigione

Le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione fanno chiarezza sul diritto alla provvigione.

Il mediatore secondo il Codice Civile

La figura del mediatore viene definita dal codice civile all'art. 1754 come "colui che mette in relazione due o più parti per la conclusione di un affare, senza essere legato ad alcuna di esse da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza" (L'art. 1754 c.c.)

Come è cambiata la figura del mediatore a livello giuridico.

La legge n. 39 del 1989 all'art. 2 prevedeva che ciascuna Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura istituisse un ruolo degli agenti di affari in mediazione, nel quale dovevano iscriversi coloro che svolgessero o intendessero svolgere attività di mediazione. Il ruolo era suddiviso in tre Sezioni: agenti immobiliari, agenti merceologici e agenti muniti di mandato a titolo oneroso.

Il Decreto Legislativo n. 59 del 26 marzo 2010 ha proceduto alla soppressione del ruolo e ha definito come obbligo semplicemente la segnalazione di inizio attività da presentare alla Camera di Commercio tramite lo Sportello unico del comune competente con autocertificazioni e certificazioni. La Camera di Commercio verifica i requisiti autocertificati ed iscrive i mediatori nel registro delle imprese, se esercitano l'attività in forma di impresa.

Il D. Lgs. n. 59 del 2010 stabiliva il diritto alla provvigione solo per i mediatori che fossero iscritti nei registri delle imprese o nei repertori tenuti dalla camera di commercio (cfr. Cass. n. 762 del 2014).

La mancata iscrizione del mediatore aveva come conseguenza la decadenza dal diritto alla corresponsione del corrispettivo

Differenza tra mediatore e procacciatore d'affari.

Accanto alla mediazione emerge la figura del "procacciatore d'affari", che si differenzia dal primo perché agisce su incarico di una delle parti interessate, dalla quale solamente può pretendere il pagamento della provvigione.

Il chiarimento delle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione: senza iscrizione il diritto alla provvigione decade

Le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione si sono trovate a ridimere la problematica riguardo alla possibilità di includere anche la figura "procacciatore d'affari" nell'ambito della disciplina dettata per la mediazione, e quindi alla conseguente necessità dell'iscrizione nel ruolo.

Due interpretazioni emergevano: la prima, meno recente, tendeva a far prevalere l’interesse di chi comunque aveva prestato la propria opera (e quindi a riconoscere la provvigione anche a chi aveva svolto il lavoro pur non essendo iscritto all’elenco dei mediatori), l’altra a far prevalere il dettato della legge 39/89 che evidenziando la differenza esistente tra le due figure professionali, da rinvenirsi nella posizione di terzietà del mediatore, a fronte del rapporto negoziale intercorrente invece tra procacciatore e preponente (cfr. Cass. n. 7332 del 2009), assume, quale «sanzione» per chi esercita l’attività di mediazione senza iscrizione all’elenco, proprio il mancato riconoscimento della provvigione.

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione partendo dal caso specifico di un proprietario di un immobile industriale si era rifiutato di pagare le provvigioni (8% in tutto) a una procacciatrice d’affari professionale, non iscritta all’elenco dei mediatori, che aveva procurato acquirenti per i macchinari industriali presenti nell’immobile hanno proceduto a chiarire con sentenza n. 19161 del 02/08/2017

Le Sezioni Unite partendo dalla considerazione che la legge 39/89 hanno chiarito che i procacciatori di affari, che su incarico di una parte svolgano attività di intermediazione per la conclusione di un affare concernente beni immobili o aziende, devono essere iscritti nel ruolo di cui alla Legge n. 39 del 1989 (ora, ex D. Lgs. n. 59 del 2010, nei registri delle imprese o nei repertori tenuti dalla Camera di Commercio), con la conseguenza che la mancata iscrizione esclude il diritto alla provvigione.

L'attività occasionale svolta dal mediatore tipico o atipico che si riferisca invece alla intermediazione in affari concernenti beni mobili non richiede invece l'iscrizione di cui all'art 2 della Legge n. 89 del 1989, salvo che tale attività sia svolta a titolo professionale, con le già viste conseguenze che dalla mancata derivano – anche in questo caso – in ordine al diritto alla provvigione.

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