Il periodo non è forse dei migliori per discuterne, ma il Tar si è recentemente pronunciato riguardo al presunto, ora certificato, obbligo S.C.I.A (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) per i condizionatori che presentino un'unità esterna.
Secondo il tribunale amministrativo regionale del Lazio esisterebbe infatti un espresso obbligo Scia reso coercitivo dalla previsione di una salata pena pecuniaria. A stabilirlo come abbiamo preannunciato è il Tar del Lazio, con la recente sentenza numero 10826 del 2015 depositata, giusto prima di ferragosto, il 14 agosto scorso. La sentenza non ha fatto altro che confermare quanto già sanzionato dal comune di Civitavecchia, e cioè, una multa di 516€ al proprietario di una galleria d’arte in possesso di due apparecchiature esterne sul fabbricato.
Per il Tar infatti, i climatizzatori rappresentano a tutti gli effetti degli impianti tecnologici e pertanto, se collocati all’esterno dei fabbricati, rientrano tra gli interventi edilizi soggetti all’ obbligo di S.C.I.A, cosi come previsto dagli articoli 3 e 22 del decreto del Presidente della Repubblica numero 380 del 2001. Ma l’obbligo Scia sussiste a carico del titolare dell’immobile anche quando le unita esterne siano state installate in un periodo precedente al suo diritto di proprietà?
Se rispondessimo di getto diremo sicuramente no, invece, il Tar laziale ha messo nero su bianco un obbligo che non mancherà di far discutere. Secondo il tribunale amministrativo infatti non è per nulla influente ai fini dell’erogazione della sanzione, il fatto che l’opera fosse stata portata a termine in una data precedente rispetto alla presa di possesso dell’immobile da parte del proprietario attuale. L’obbligo Scia ricade quindi sull’attuale proprietario e non come molti penserebbero su chi aveva installato l’impianto.
Inoltre il Tar ricorda che con o senza titolo abilitativo, occorre sempre che i condizionatori siano conformi alle prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, delle normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia e delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienicosanitarie, relative all’efficienza energetica nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio cosi come previsto dal decreto legislativo numero 42 del 2004
28/08/2015
Luca Scuriatti
Obbligo di SCIA per i Condizionatori
Sentenza di Cassazione a Civitavecchia
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