Sta passando un po’ in sordina, ma c’è il rischio concreto (per i mutuatari) che dal prossimo anno venga reintrodotta la penale di estinzione anticipata sui mutui. Si tratta di quella penale (che oscillava tra l’1,5% e il 2%) calcolata sul debito residuo del mutuo nel momento in cui, con qualche gruzzolo in portafoglio, si decideva di chiudere anticipatamente il debito o alleggerirlo un po’ (rimborso parziale).
Nel 2007 c’è stata la famosa “lenzuolata” dell’allora ministro per le Attività Produttive, Pier Luigi Bersani e la penale (sui mutui sottoscritti da allora, cioè da febbraio 2007) è stata cancellata (mentre è rimasta per i mutui precedenti ma con una revisione al ribasso a seconda delle casistiche, della tipologia di tasso e dell’anno di stipula).
La lobby bancaria europea si è mossa: il 4 febbraio 2014 è stata approvata la direttiva Mcd, Mortgage credit directive. Ma se ne comincia a parlare adesso in Italia perché il 2 luglio 2015 l’Italia ha recepito la direttiva con una legge delega. A questo punto entro il 21 marzo 2016 l’Italia dovrà introdurre ufficialmente nel proprio ordinamento la direttiva con una serie di decreti delegati. Nella direttiva si parla di “indennizzo” e non di “penale” perché dal punto di vista degli istituti di credito quando un cliente chiude in anticipo il contratto c’è il rischio che una parte di costi fissi sostenuti per acquisirlo e per la stipula del mutuo non venga ammortizzato. È per questo che la direttiva indica sì che “l’estinzione anticipata” è un diritto per il mutuatario ma anche che le banche hanno diritto a un “indennizzo”. Il conflitto tra le parti in causa è evidente.
Al di là delle tecnicalità parlamentari, abbiamo un dato di fatto (sta per ritornare la penale sui mutui) e una data certa (21 marzo 2016). Bisogna però fare una puntualizzazione: se la penale sui mutui tornerà sarà per una scelta dell’Italia. La direttiva Mcd offre infatti la possibilità di scegliere. L’articolo 2 prevede che «la presente direttiva non impedisce agli Stati membri di mantenere o introdurre disposizioni più stringenti per tutelare i consumatori». E poi l’articolo 25 sull'estinzione anticipata rileva che lo Stato «può» prevedere per i mutui un «indennizzo equo e obiettivo». Tra il «può» e il «deve» c’è una bella differenza. Tra il «può» e il «deve» c’è appunto la pressione degli istituti di credito europei affinché venga reintrodotto uno strumento che l’Italia era riuscita ad annullare nel 2007 a vantaggio dei mutuatari e di un mercato più flessibile.
Grazie a quella mossa, infatti, è via via decollato il mercato delle surroghe, che consistono nella chiusura del vecchio mutuo presso la propria banca e nell’apertura di uno nuovo a condizioni migliori presso un altro istituto. Il mercato delle surroghe sta trainando la ripartenza del mercato dei mutui nel 2015 in Italia, con contratti complessivi in aumento dell’82,5% rispetto all’anno precedente (l’apporto delle surroghe è nell’ordine del 30-40%).
Cosa fare quindi in vista del 21 marzo 2016?
Conviene correre a fare la surroga prima che l’Italia “scelga” di introdurre quello che per le banche è un indubbio “indennizzo” mentre per i consumatori resta una “penale”?
Per rispondere in modo chiaro a questa domanda bisognerà aspettare di leggere il testo del decreto delegato che difatti introdurrà la modifica in Italia. Ma, a rigor di logica e di buon senso, possiamo ipotizzare che la penale non potrà essere retroattiva, ovvero non potrà applicarsi sui mutui stipulati tra il 2007 e il 20 marzo 2016. Pertanto, per questi mutui si dovrebbe poter surrogare a costo zero anche dal 21 marzo 2016. Questo perché questi mutui sui contratti hanno scritto chiaro e tondo che “non è prevista una penale in caso di estinzione parziale o totale del mutuo”. Scripta manent. Sempre a rigor di logica e al netto di gabole eventuali nel decreto delega, chi surrogherà un mutuo dopo il 21 marzo 2016 andrà però a inglobare la “penale potenziale” nel nuovo mutuo. Pertanto ne sarà soggetto solo se successivamente andrà a effettuare un ulteriore rimborso anticipato o totale.
Riepilogando: chi ha stipulato un mutuo tra il 2007 e il 20 marzo 2016 dovrebbe poter surrogare a costo zero sempre. Ma qualora lo faccia dopo dal 21 marzo 2016 andrà a inglobare una clausola nel nuovo mutuo in base alla quale pagherà una penale solo se deciderà in futuro di effettuare un’ulteriore surroga o un rimborso anticipato sul nuovo mutuo.
E ancora: governo e parlamento italiano hanno la possibilità di non introdurre l’indennizzo o la penale. Devono decidere da che parte stare: dalle parte dei mutuatari o dalla parte delle banche. In questo caso il compromesso è impossibile.