Lo scorso 16 aprile, il Senato ha definitivamente approvato il disegno di legge n. 822-B, "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge Europea 2018", già approvato con modificazioni dalla Camera dei deputati. L'art. 2 della legge contiene disposizioni in materia di professione di agente d'affari in mediazione, che si sono rese necessarie per rispondere alla procedura di infrazione n. 2018/2175, che la Commissione Europea ha aperto nei confronti del nostro Paese.
Dunque, per effetto dell'approvazione della norma, all'art. 5 della legge 3 febbraio 1989, n. 39, "Modifiche ed integrazioni alla legge 21 marzo 1958, n. 253, concernente la disciplina della professione di mediatore", il comma 3 è sostituito dal seguente: «L'esercizio dell'attività di mediazione è incompatibile con l'esercizio di attività imprenditoriali di produzione, vendita, rappresentanza o promozione dei beni afferenti al medesimo settore merceologico per il quale si esercita l'attività di mediazione, nonché con l'attività svolta in qualità di dipendente di ente pubblico o privato, o di dipendente di istituto bancario, finanziario o assicurativo ad esclusione delle imprese di mediazione, o con l'esercizio di professioni intellettuali afferenti al medesimo settore merceologico per cui si esercita l'attività di mediazione e comunque in situazioni di conflitto di interessi».