Sono detraibili dalle imposte sui redditi le spese di intermediazione immobiliare per l’acquisto di un immobile da adibire ad abitazione principale. La misura della detrazione è pari al 19% della somma spesa, nella misura del 19% per un importo massimo di 1000 euro, secondo quanto previsto dall’art. 15 comma, 1 lett b-bis, del TUIR. Destinatario dell’agevolazione è il solo acquirente dell’immobile.
Per usufruire della detrazione, nell’atto di compravendita immobiliare deve essere indicato il corrispettivo versato all’intermediario per la propria attività (secondo quanto previsto dalla Circolare n. 28 del 04.08.2006), con una apposita dichiarazione sostitutiva indicando gli estremi del mediatore (generalità, ragione sociale se si tratta di impresa, codice fiscale, numero di iscrizione CCIAA), il compenso corrisposto e le modalità di versamento, analogamente a quanto l’art. 35, comma 22 del DL 04.07.2006, n. 223, convertito dalla l. 04.08.2006 n. 248, prevede per la dichiarazione delle modalità di versamento del corrispettivo per l’acquisto dell’immobile.
L’agevolazione è riconosciuta, come le altre previste per l’acquisto della cd “prima casa”, a condizione che entro l’anno dall’acquisto il compratore vi trasferisca la propria dimora abituale o quella dei suoi familiari; questo elemento potrà essere dimostrato tramite documentazione anagrafica o tramite autocertificazione nel caso in cui le risultanze anagrafiche dimostrino una diversa dimora abituale.
La detrazione spetta anche per le spese sostenute per l’attività svolta per la stipula del contratto preliminare d’acquisto, sempre che quest’ultimo sia registrato; come specifica la Circolare n. 7/E del 27.04.2018 la somma potrà essere portata in detrazione anche se sostenuta nell’anno precedente a quello di stipula del preliminare, purchè l’atto di acquisto o il preliminare siano stipulati e registrati in data precedente a quella della dichiarazione in cui viene richiesta la detrazione. Nel caso di spese relative al preliminare, resta fermo che nel caso in cui l’atto definitivo non venga a realizzarsi, la spese portata in detrazione sarà soggetta a tassazione separata (Circolare 7/E).
Come detto, il titolare dell’agevolazione è l’acquirente dell’immobile, e la detrazione non spetta nel caso in cui la spesa sia sostenuta a favore di un familiare a carico;nel caso di più comproprietari l’importo detraibile andrà suddiviso tra tutti i soggetti comproprietari, in percentuale alla loro quota di proprietà
L’Agenzia delle Entrate, con un’altra Circolare, la n. 20 del 13.05.2011 (risposta 5.8) ha chiarito alcune situazioni in cui la fattura delle spese da detrarre possa creare dubbi sull’effettivo beneficiario dell’agevolazione:
- non sarà ammessa la detrazione nel caso in cui la fattura dell’intermediario sia intestata a soggetto diverso da costui.
- Nel caso sia intestata al proprietario ed altro soggetto non proprietario, per permettere che l’acquirente possa detrarre in toto la somma, andrà specificato in fattura che l’onere è stato sostenuto solo da quest’ultimo;
- se vi sono più acquirenti, e la fattura per l’attività di intermediazione è intestata ad uno solo di questi, andrà integrata con i dati degli altri proprietari, onde permettere anche a questi di poter usufruire pro quota della detrazione.