Il decreto Sostegni Bis, pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 25 Maggio, prevede delle importanti novità in materia di Bonus affitti.
Nato con il cosiddetto Decreto Rilancio, DL 34/2020, il Bonus affitti è una delle misure più importanti assunte dal Governo Italiano per fronteggiare lo scenario emergenziale dovuto all’epidemia da Covid-19.
Dopo diverse proroghe della misura, arriva con il decreto Sostegni Bis una formulazione più stabile del Bonus. Vediamo di seguito cosa prevede il nuovo decreto e quali sono le novità più importanti per quanto riguarda il bonus canone di locazione per le strutture commerciali e turistiche, gravemente colpite dalla crisi economica dovuta alla pandemia.
Bonus affitti commerciali 2021: le novità del decreto Sostegni Bis
Come per il bonus affitti previsto per il 2020 dal Decreto Rilancio, anche il Bonus affitti 2021 riguarda un credito d’imposta, utilizzabile in compensazione oppure cedibile, che copre il 60% del canone di affitto previsto dal contratto di locazione commerciale.
Tale strumento è destinato, come lo scorso anno, ai soggetti economici che abbiano registrato un certo calo del fatturato, su base mensile, in riferimento agli anni contributivi precedenti.
La prima importante novità del Sostegni Bis riguarda appunto il calo del fatturato: si passa da una diminuzione di affari del 50%, necessaria per accedere al Bonus nel 2020, al 30% previsto dal nuovo decreto.
Il credito d’imposta resta del 60% del canone di locazione, e può essere ceduto anche allo stesso locatore. Spetta in misura piena alle attività economiche i cui ricavi non abbiano superato, nel precedente periodo d’imposta, i 15 milioni di euro - contro i 5 previsti dal precedente disegno.
La platea dei beneficiari, così, viene estesa. Il Bonus, come lo scorso anno, spetta - anche in assenza dei requisiti economici di cui sopra - a tutte le attività economiche nate dopo il 1 Gennaio 2019.
La possibilità di fruire del credito d’imposta del 60% viene inoltre estesa fino al 31 Luglio 2021, non soltanto per le agenzie di viaggio e i tour operator, bensì per tutti i soggetti beneficiari della misura.
Tre mesi in più, quindi, ad estendere ulteriormente la platea dei soggetti che possono ricorrere al Bonus affitto 2021: il beneficio spetta quindi per tutti i canoni di affitto commerciali versati fino a Maggio 2021, mentre vale fino a Luglio per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e i tour operator.
Ricapitolando le novità in materia di Bonus Affitti presenti nel Decreto Legge 73/2021:
- si accede con un calo del fatturato del 30%, non più del 50%;
- per imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio e tour operator il beneficio è relativo a tutti i canoni d’affitto versati tra Gennaio e il 31 Luglio 2021, mentre per gli altri soggetti economici resta coperto il periodo Gennaio-Maggio;
- estensione della platea: il tetto massimo di fatturato per accedere alla misura passa da 5 a 15 milioni di euro annui.
Restano identici, invece, gli importi previsti dalla misura di sostegno, così come pure la possibilità di accesso al credito da parte di Enti non commerciali ed istituzioni religiose riconosciute.
Bonus affitti 2021: i requisiti per l’accesso e a quanto ammonta
Il Bonus affitti è destinato ai soggetti locatari esercenti attività economica, a condizione che "'l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2020 e il 31 marzo 2021 sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2019 e il 31 marzo 2020”.
Come ricordato poco sopra, tale Bonus spetta anche agli Enti non commerciali, come gli enti del terzo settore, alle istituzioni religiose civilmente riconosciute e a tutte le start up o aziende che abbiano iniziato la propria attività dopo il 1 Gennaio 2019.
L’unico requisito escludente, in tal senso, riguarda il tetto massimo di fatturato, che è stabilito in 15 milioni di euro e per cui è da prendere a riferimento il periodo d’imposta del 2019.
Il requisito del fatturato non è applicabile alle imprese turistico ricettive, le più gravemente colpite dalla crisi pandemica e per cui sono in essere delle misure aggiuntive già citate dovute alla gravità della situazione del comparto.
Anche sul fronte dell’ammontare del contributo, la differenziazione tra il comparto turistico ed il resto del tessuto produttivo nazionale è tenuta in stretta considerazione: per le strutture alberghiere e afferenti al comparto si tratta di un credito:
- del 60% del canone di locazione di immobili ad uso non abitativo;
- del 50% del canone corrisposto mensilmente per affitto d’azienda.
Per tutti gli altri soggetti esercenti attività di impresa si parla invece di un credito d’imposta del 60% del canone di locazione per immobili a uso non abitativo e del 30% sul canone d’affitto azienda che, ricordiamo, può essere usato in compensazione in sede di denuncia dei redditi o ceduto a terzi.