Contratto a canone concordato: agevolazioni fiscali subordinati al rilascio dell’attestazione da parte delle associazioni di categoria.
Alcuni importanti chiarimenti sui contratti di locazione a canone concordato arrivano dall’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 31/E pubblicata il 20 aprile 2018.
Per beneficiare delle agevolazioni fiscali per i contratti a canone concordato, cedolare secca al 10%, agevolazioni in materia di Irpef e imposta di registro, le parti contrattuali possono farsi assistere dalle organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori firmatarie dell’Accordo Territoriale.
La norma prevista dall’articolo 1, comma 8 del decreto del MIT e del MEF del 16 gennaio 2017 stabilisce che per i contratti non assistiti sia invece rilasciata apposita attestazione dalle organizzazioni firmatarie dell’accordo, tale da accertare il rispetto dei requisiti previsti per l’applicazione delle agevolazioni fiscali.
Contratto a canone concordato: attestazione obbligatoria per i non assistiti
I contribuenti non assistiti dalle associazioni rappresentative di categoria dovranno, ai fini di beneficiare della agevolazioni per i contratti a canone concordato, richiedere alle organizzazione firmatarie degli accordi territoriali il rilascio di un’apposita attestazione.
La risoluzione dell’Agenzia delle Entrate, pubblicata il 20 aprile 2018, chiarische che l’attestazione ha natura obbligatoria e serve per confermare la rispondenza del contenuto economico e normativo del contratto di locazione all’Accordo Territoriale anche ai fini del conseguimento delle agevolazioni fiscali.
Le modalità di attestazione per i contratti non assistiti dalle organizzazioni di categoria firmatarie sono quelle stabilite proprio da tali accordi: almeno una delle organizzazioni è tenuta a controllare e ad attestare, anche ai fini di controlli fiscali da parte dell’Agenzia delle Entrate, il rispetto delle regole sul canone concordato.
In merito alle agevolazioni fiscali previste per i contatti a canone concordato, ovvero l’applicazione della cedolare secca del 10%, ovvero le agevolazioni in materia di IRPEF e d’imposta di registro per i contratti non assistiti l’acquisizione dell’attestazionbe costituisce elemento necessario.
L’Agenzia delle Entrate risprende quanto già chiarito dal Ministero delle Infrastrutture con le nota n. 1380 del 6 febbraio 2018:
“... per quanto concerne i profili fiscali va considerato che l’obbligatorietà dell’attestazione fonda i suoi presupposti sulla necessità di documentare alla pubblica amministrazione, sia a livello centrale che comunale, la sussistenza di tutti gli elementi utili ad accertare sia i contenuti dell’accordo locale che i presupposti per accedere alle agevolazioni fiscali, sia statali che comunali. Ne consegue l’obbligo per i contraenti, di acquisire l’attestazione in argomento anche per poter dimostrare all’Agenzia in caso di verifica fiscale la correttezza delle deduzioni utilizzate.”