Un bene, a seguito della trasformazione della sua destinazione da comune in esclusiva, non rientrava più tra quelli di cui all'art. 1117 cod. civ., con la conseguenza dell’applicazione di una diversa disciplina in ordine ai presupposti ed alle condizioni giuridiche legate al suo trasferimento, aprendo la strada alla cedibilità della singole quote di comproprietà (nel caso di specie, a seguito della delibera condominiale, la destinazione del bene era stata trasformata da alloggio del portiere ad autorimessa ad uso esclusivo.
La cessazione della qualità condominiale del bene, derivante dal fatto obiettivo del suo mutamento di destinazione, non più asservita all'uso delle singole proprietà dei condomini, implica che il bene viene sottratto alla disciplina propria dei beni comuni del condominio per essere affidato a quella della comunione ordinari, dove vige la regola della libera disponibilità della quota, in forza della quale ciascun partecipante alla comunione può cedere ad altri il suo diritto di comproprietà.
Se la vendita di un bene è stipulata soltanto da uno o più ma non da tutti i comproprietari, il difetto del negozio, ravvisabile nella non coincidenza tra il bene ceduto ed il diritto che il cedente può trasferire, non è tale da determinare la nullità del contratto, ma solo un'inefficacia relativa. Tale divergenza non può essere eccepita dalla parte alienante, ma soltanto dall'acquirente.
(*) Riferimenti normativi: artt. 1117-1103-1136 - 2932 c.c.